Pubblicato nel B.U. 5 novembre 2002, n. 46.
(1) La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati per gruppo linguistico. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
(2) La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'azienda sanitaria per i provvedimenti di cui all'articolo 21.