Pubblicato nel B.U. 5 novembre 2002, n. 46.
(1) Ai concorsi per l'accesso al Servizio sanitario provinciale possono partecipare coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
(2) L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego di cui al comma 1, lettera b), è effettuato dall'azienda sanitaria, con l'osservanza delle norme in materia di categorie protette. Il personale già dipendente da pubbliche amministrazioni è dispensato dalla visita medica.
(3) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
(4) I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.