Pubblicato nel B.U. 5 novembre 2002, n. 46.
(1) Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
(2) Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
(3) Il superamento della prova scritta o pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste solo due prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 34/50 per la prova scritta o pratica e di 21/30 per la prova orale.
(4) La valutazione è effettuata in ossequio a quanto previsto dall'articolo 11.