(1) Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso o corso concorso la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, è effettuata prima della valutazione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
(2) Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste nel presente regolamento.
(3) I punti assegnabili per i titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
(4) I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per ogni prova scritta;
- 30 punti per ogni prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
(5) I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
- titoli di carriera;
- titoli accademici e di studio;
- pubblicazioni e titoli scientifici;
- curriculum formativo e professionale.
(6) La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è stabilita in sede di bando di concorso.
(7) Per i concorsi per i quali sono previste due prove di esame, i 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame sono così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
(8) I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 50 punti per la prova scritta o pratica;
- 30 punti per la prova orale.
(9) La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed orale.