(1) La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alle qualifiche funzionali sesta, settima, ottava e nona è determinata dalla commissione di esame in non più di sei ore, elevabili, per le prove pratiche dei profili professionali del personale tecnico, ad otto ore.
(2) La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale è determinata dalla commissione di esame in non più di quattro ore.
(3) La verifica dei risultati dei questionari e dei tests attitudinali può essere fatta a mezzo di idonea strumentazione automatizzata.
(4) Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è sufficiente, salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di due componenti della commissione di esame ovvero di un membro e del segretario.
(5) Tra l'invito scritto alle prove di esame e la data delle stesse deve intercorrere un periodo non inferiore a 15 giorni. L'invito avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di avviso di ricevimento non sottoscritto dal destinatario, vale a tutti gli effetti quale data di ricevimento quella apposta sull'avviso dall'agente postale.
(6) Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
(7) Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 le prove di esame si svolgono secondo la normativa statale in materia.