Pubblicato nel B.U. 18 settembre 2001, n. 38.
(1) L'ammontare dell'assegno mensile corrisponde al 50 per cento dell'assegno concesso ai medici che svolgono il tirocinio pratico o l'internato in un ospedale della provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche.