(1) L'esperto funiviario di cui all'articolo 6, comma 1, della legge sulle teleferiche deve essere iscritto nell'apposito albo tenuto a cura dell'Ufficio provinciale Trasporti funiviari. L'iscrizione nell'albo è effettuata su richiesta dell'interessato, previo accertamento della competenza specifica nel settore, a mezzo di idonea documentazione eventualmente integrata da colloquio.
(2) I tecnici responsabili di cui all'articolo 27, comma 2, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche, sono iscritti d'ufficio nell'albo degli esperti funiviari.
(3) Le teleferiche mobili per cantieri e trasporto legname (gru a cavo) possono essere progettate, montate, condotte, smontate e collaudate anche da esperti di gru a cavo quando esse non attraversano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche. Sono esperti di gru a cavo gli operai forestali che hanno frequentato con esito positivo un corso per gru a cavo di almeno due settimane, iscritti in un apposito elenco tenuto presso la Ripartizione provinciale Foreste.