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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 271)
Regolamento relativo alla gestione del Fondo provinciale per prestazioni previdenziali regionali delegate

1)

Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2000, n. 34.

Art. 1 (Struttura del fondo provinciale)  delibera sentenza

(1) Il fondo provinciale di previdenza integrativa di cui all'articolo 30/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è gestito in termini di cassa con uno o più conti, per gli interventi di previdenza integrativa delegati dalla Regione.

(2) La Giunta provinciale può definire i conti a seconda delle esigenze in base a particolari modalità di gestione.

(3) Per ogni intervento legislativo regionale in materia previdenziale le cui funzioni amministrative sono delegate alla Provincia, è tenuta, ai fini della programmazione, della rendicontazione e del controllo, una distinta contabilità dei movimenti di cassa per singole voci di entrata ed uscita ed evidenze patrimoniali.

(4) Il direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale può inoltre disporre ulteriori suddivisioni secondo le esigenze contabili.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006 - Previdenza integrativa - assegno di natalità - mancanza di poteri discrezionali - giurisdizione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006 - Previdenza integrativa - assegno di cura - posizione di diritto soggettivo - giurisdizione giudice ordinario

Art. 2 (Programma di attività e piano finanziario)

(1) Entro il 31 ottobre di ogni anno il programma di attività ed il piano finanziario per l'esercizio successivo sono presentati alla Giunta provinciale, che li approva previo parere della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio.

(2) Lo schema per il piano finanziario preventivo è approvato dalla Giunta provinciale.

(3) Gli importi iscritti alle singole voci del piano finanziario hanno valore indicativo e non sono vincolanti per la gestione.

Art. 3 (Gestione del fondo provinciale)

(1) I movimenti di cassa sono contabilizzati, all'interno del conto, sia in termini finanziari che in termini patrimoniali, secondo lo schema di piano dei conti deliberato dalla Giunta provinciale.

(2) Fanno parte della consistenza patrimoniale:

  1. quali attività: il fondo cassa, i crediti e gli investimenti,
  2. quali passività: i debiti, il disavanzo di cassa e le riserve per le erogazioni delle prestazioni future.

(3) Le registrazioni contabili di cassa devono rispecchiare per ciascun conto le operazioni del tesoriere.

(4) I limiti di spesa sono rappresentati dalle disponibilità di cassa sul conto.

(5) Il Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale, che è responsabile della gestione del fondo, può, in caso di insufficiente disponibilità di cassa su un conto e in presenza della necessità di pagamenti indilazionabili di prestazioni dovute, attingere alla disponibilità di cassa degli altri conti del fondo stesso, ad eccezione degli accantonamenti operati nell'ambito del fondo pensione.

(6) Gli interessi bancari o postali, ad eccezione di quelli relativi alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 5, comma 2, ed altri ricavi non aventi vincolo di destinazione sono utilizzati per migliorare le potenzialità dell'amministrazione in senso professionale e per facilitare al cittadino l'accesso alla pubblica amministrazione e sono tempestivamente versati al bilancio provinciale, così come gli interessi di mora per il ritardato pagamento dei contributi previdenziali o interessi derivanti dalla restituzione rateale di prestazioni indebite.

Le assegnazioni della Regione per le spese di gestione sono versate tempestivamente al bilancio provinciale.

(7) Le spese derivanti dalle operazioni di riscossione coattiva e dai solleciti di pagamento sono a carico del debitore.

(8) In caso di restituzione di prestazioni indebite il Direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale, in attuazione dell'articolo 30bis, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, può concedere, su richiesta motivata del debitore, in presenza di disagiate condizioni economiche familiari, e limitatamente a debiti fino ad un importo complessivo di euro 25.822,84, la rateizzazione delle somme da restituire in conformità a quanto disposto dall'articolo 37, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. Nei casi di mancato pagamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49.

(8/bis) In alternativa alla restituzione di prestazioni indebite, il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali può procedere al recupero delle prestazioni indebite mediante compensazione, con commutazione in quietanza di entrata, con eventuali altri importi spettanti al beneficiario.2)

(9) Ai crediti da riscuotere coattivamente nonché ai crediti di modesta entità si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

(10) I contributi versati dalle persone iscritte alle varie forme previdenziali sono utilizzati per l'erogazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali.

(11) Le prestazioni inferiori ad euro 10,33 non sono liquidate. I contributi non dovuti, inferiori ad euro 10,33 per ogni singolo versamento, non sono restituiti.

(12) Le prestazioni non incassate dai beneficiari, perché deceduti, sono accreditate alla Regione e, su richiesta, riliquidate agli eredi.2)

(13) Il decreto di attribuzione del diritto della prestazione fissa le modalità e le periodicità di pagamento. Con l'ordine di pagamento è impegnata la spesa e sono applicate eventuali detrazioni fiscali.3)

(14) La liquidazione di prestazioni erogate con carattere di periodicità, delle quali almeno due rate consecutive non sono state incassate dai beneficiari, è sospesa fino ad una nuova richiesta di erogazione da parte del richiedente.4)

2)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 3 novembre 2003, n. 51; il comma 8/bis è stato successivamente inserito dall'art. 16 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

3)

Il comma 13 è stato aggiunto dall'art. 16 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

4)

Il comma 14 è stato aggiunto dall'art. 16 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Art. 4 (Rendiconto)

(1) Il rendiconto annuale con i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale è redatto secondo lo schema approvato dalla Giunta provinciale.

(2) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta provinciale approva il rendiconto della gestione per l'esercizio precedente, previo riscontro della Ripartizione provinciale finanze e bilancio. Il rendiconto è accompagnato dalla relazione sull'attività svolta durante l'esercizio di riferimento.5)

5)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 21 del D.P.P. 3 novembre 2003, n. 51.

Art. 5 (Modalità di gestione dei conti individuali degli iscritti)

(1) Ai fini delle prestazioni previdenziali, per ogni assicurato è tenuta una contabilità individuale delle prestazioni già erogate, dei contributi previdenziali dovuti e di quelli effettivamente versati.

(2) Le rendite finanziarie relative al fondo pensione regionale di vecchiaia di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, sono accreditate al fondo stesso.

Art. 6 (Impiego e gestione delle disponibilità del fondo)

(1) Le disponibilità di cassa temporaneamente non necessarie per l'erogazione delle prestazioni dovute, o per pagare le altre spese, devono essere impiegate in depositi bancari o altre emissioni o operazioni bancarie a breve termine, oppure investite in valori mobiliari sui mercati regolamentati sia in Italia che nei paesi membri dell'Unione Europea, nonché in fondi d'investimento o assicurativi nazionali ed esteri ammessi al collocamento sul territorio italiano. Tutti gli investimenti devono avere idonei requisiti di liquidità, di sicurezza e di redditività.

(2) La gestione delle eccedenze disponibili può essere affidata ad intermediari autorizzati ai sensi della legge.

(3) Il direttore della Ripartizione servizio sociale indice una gara tra i gestori per assegnare al vincitore unico o a più vincitori il fondo intero o parte di esso, che è destinato all'investimento.6)

(4) Dal programma annuale per la gestione del fondo di previdenza integrativa deve risultare l'impiego delle disponibilità, tenuto conto degli impegni finanziari gravanti sul fondo alle varie scadenze durante l'esercizio.

6)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 3 novembre 2003, n. 51.

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1) Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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