Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2000, n. 34.
(1) Ai fini delle prestazioni previdenziali, per ogni assicurato è tenuta una contabilità individuale delle prestazioni già erogate, dei contributi previdenziali dovuti e di quelli effettivamente versati.
(2) Le rendite finanziarie relative al fondo pensione regionale di vecchiaia di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, sono accreditate al fondo stesso.