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Normativa provinciale
Edilizia abitativa agevolata
C
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51
CAPO 1
Assegnazione di abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES)
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51
1)
2° Regolamento di esecuzione alla
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 28 settembre 1999, n. 44.
Art. 1 (Abitazioni disponibili per l'assegnazione)
Art. 2 (Calcolo della superficie convenzionale e del valore convenzionale delle abitazioni per l'applicazione del canone provinciale)
Art. 3 (Coefficienti correttivi per la vetustà)
Art. 4 (Coefficienti correttivi per lo stato di conservazione e manutenzione)
Art. 4/bis
(
Livello di valutazione delle prestazioni
e nucleo familiare
)
Art. 4/ter
(
Valore della situazione economica
ai fini dell’assegnazione
)
Art. 5 (Presentazione delle domande)
Art. 5/bis
(
Valutazione delle domande
)
Art. 5/ter
(
Formazione della graduatoria)
Art. 5/quater
(
Particolari categorie sociali)
Art. 6 (Valutazione punteggi)
Art. 6/bis
(
Situazione economica
)
Art. 6/ter
(
Consistenza numerica della famiglia)
Art. 6/quater
(
Durata della residenza o dell’attività lavorativa)
Art. 6/quinquies
(
Costituzione di nuova famiglia)
Art. 6/sexies
(
Sfratto giudiziale e revoca
dell’alloggio di servizio
)
Art. 6/septies
(
Abitazioni inabitabili e sovraffollate)
Art. 6/octies
(
Invalidità)
Art. 7 (Capacità economica ai sensi dell'articolo 112 della legge)
Art. 8 (Canone provinciale)
Art. 9 (Canone sociale)
Art. 10 (Determinazione del canone sociale)
Art. 11 (Successione nell'assegnazione dell'abitazione)
Art. 11/bis (Locazione di singole camere a studenti universitari)
Caricamento in corso
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Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
A
B
C
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51
Assegnazione di abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES)
Art. 1 (Abitazioni disponibili per l'assegnazione)
Art. 2 (Calcolo della superficie convenzionale e del valore convenzionale delle abitazioni per l'applicazione del canone provinciale)
Art. 3 (Coefficienti correttivi per la vetustà)
Art. 4 (Coefficienti correttivi per lo stato di conservazione e manutenzione)
Art. 4/bis
(
Livello di valutazione delle prestazioni
e nucleo familiare
)
Art. 4/ter
(
Valore della situazione economica
ai fini dell’assegnazione
)
Art. 5 (Presentazione delle domande)
Art. 5/bis
(
Valutazione delle domande
)
Art. 5/ter
(
Formazione della graduatoria)
Art. 5/quater
(
Particolari categorie sociali)
Art. 6 (Valutazione punteggi)
Art. 6/bis
(
Situazione economica
)
Art. 6/ter
(
Consistenza numerica della famiglia)
Art. 6/quater
(
Durata della residenza o dell’attività lavorativa)
Art. 6/quinquies
(
Costituzione di nuova famiglia)
Art. 6/sexies
(
Sfratto giudiziale e revoca
dell’alloggio di servizio
)
Art. 6/septies
(
Abitazioni inabitabili e sovraffollate)
Art. 6/octies
(
Invalidità)
Art. 7 (Capacità economica ai sensi dell'articolo 112 della legge)
Art. 8 (Canone provinciale)
Art. 9 (Canone sociale)
Art. 10 (Determinazione del canone sociale)
Art. 11 (Successione nell'assegnazione dell'abitazione)
Art. 11/bis (Locazione di singole camere a studenti universitari)
Elenco dei locatari
Il sussidio casa
Norme transitorie
b) Decreto del Presidente della Provincia 21 settembre 2018, n. 25
c) Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2021, n. 6
D
E
F
G
H
I
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico