Pubblicato nel B.U. 11 maggio 1999, n. 22.
(1) Il rinnovo del certificato di abilitazione viene effettuato dall'ufficio sicurezza del lavoro su presentazione della certificazione medica, di cui all'articolo 25, comma 4, lettera b) della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.