Pubblicato nel B.U. 7 aprile 1999, n. 17.
(1) Per i pagamenti del direttore dell'Ufficio economato della Provincia e dei funzionari delegati dell'Ufficio stipendi e dell'Ufficio stipendi personale insegnante è autorizzata l'apertura presso il Tesoriere provinciale di appositi conto correnti bancari intestati alla Provincia Autonoma di Bolzano.
(1) Il direttore dell'Ufficio economato della Provincia ha facoltà di accreditare il conto corrente di cui all'articolo 1 avvalendosi delle disponibilità del proprio fondo di cassa.
(1) I funzionari delegati hanno facoltà di accreditare il conto corrente di cui all'articolo 1 avvalendosi delle disponibilità delle aperture di credito autorizzate a loro favore.
(1) Le spese connesse al servizio di "remote banking" sono rendicontate trimestralmente dal Tesoriere provinciale e rimborsate al medesimo insieme alle spese minute del servizio di tesoreria.
(1) Le modalità di utilizzo del servizio sono impartite dall'Ufficio provinciale Vigilanza Finanziaria.
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.