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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 marzo 1999, n. 131)
Regolamento sul servizio di pagamento "remote banking"

1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 1999, n. 17.

Art. 1 (Apertura conti correnti)

(1) Per i pagamenti del direttore dell'Ufficio economato della Provincia e dei funzionari delegati dell'Ufficio stipendi e dell'Ufficio stipendi personale insegnante è autorizzata l'apertura presso il Tesoriere provinciale di appositi conto correnti bancari intestati alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 2 (Il direttore dell'Ufficio economato)

(1) Il direttore dell'Ufficio economato della Provincia ha facoltà di accreditare il conto corrente di cui all'articolo 1 avvalendosi delle disponibilità del proprio fondo di cassa.

Art. 3 (I funzionari delegati)

(1) I funzionari delegati hanno facoltà di accreditare il conto corrente di cui all'articolo 1 avvalendosi delle disponibilità delle aperture di credito autorizzate a loro favore.

Art. 4 (Le spese)

(1) Le spese connesse al servizio di "remote banking" sono rendicontate trimestralmente dal Tesoriere provinciale e rimborsate al medesimo insieme alle spese minute del servizio di tesoreria.

Art. 5 (Istruzioni)

(1) Le modalità di utilizzo del servizio sono impartite dall'Ufficio provinciale Vigilanza Finanziaria.

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.