(1) Quali vani esistenti, di cui al terzo comma dell'articolo 77 della legge urbanistica provinciale sono considerati quelli adibiti a destinazioni elencate alle lettere a), b), c), d) o f) del secondo comma dell'articolo 75 della stessa legge, purché gli stessi siano stati realizzati in esecuzione di una concessione edilizia rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6.