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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 51)
Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.

Art. 44 (Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio)

(1)  L'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio avviene previa procedura di valutazione per titoli ed esami.

(2)  Alla procedura di valutazione possono partecipare le persone che da almeno cinque anni sono in possesso di un diploma di laurea, conseguito a conclusione di un corso universitario almeno quadriennale in architettura del paesaggio o gestione del paesaggio, e le persone iscritte da almeno cinque anni in uno dei seguenti albi professionali:

  1. architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  2. ingegneri;
  3. dottori agronomi e forestali.

(3)  Nel corso della procedura di valutazione sono valutati:

  1. lo svolgimento di una qualificata attività professionale di pianificazione nel campo urbanistico ed architettonico ovvero di pianificazione paesaggistica ed ambientale;
  2. l'adeguata conoscenza della legislazione in materia, con particolare riferimento ai settori urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente.

(4) 23) 

(5)  La procedura di valutazione consiste in due prove, di cui una scritta ed una orale. Con la prova scritta viene valutata l’adeguata conoscenza della legislazione in materia, con particolare riferimento ai settori urbanistica, tutela del paesaggio e dell’ambiente nonché la competenza specifica nei settori dell’urbanistica, dell’architettura e della pianificazione paesaggistica ed ambientale. Qualora il candidato venga ammesso alla prova orale, oltre alle materie citate, viene valutata anche la qualificata attività professionale di pianificazione nel campo urbanistico ed architettonico ovvero di pianificazione paesaggistica ed ambientale.24)

(6)  La Giunta provinciale nomina una commissione composta da cinque persone, che svolge le seguenti funzioni:

  1. determina i criteri di valutazione nell'ambito della procedura di valutazione per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio;
  2. fissa lo svolgimento cronologico ed organizzativo della procedura di valutazione, per quanto non già stabilito con legge, regolamento o bando;
  3. verifica periodicamente il permanere dei requisiti professionali e delle conoscenze tecniche richieste agli esperti iscritti all'albo. In caso di esito negativo, propone al Presidente della Provincia i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'albo.25)

(7) 26)

(8)  Le persone iscritte all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio devono partecipare, entro il periodo della legislatura del Consiglio comunale, ad almeno l'80 per cento dei corsi di informazione e formazione previsti obbligatoriamente dalle Ripartizioni provinciali Urbanistica e Natura e paesaggio. L'inottemperanza a tale obbligo comporta la cancellazione dall'albo.27) 28)

23)
Il comma 4 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 23 aprile 2008, n. 19, e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 novembre 2009, n. 55.
24)
L'art. 44, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 17 novembre 2009, n. 55.
25)
L'art. 44, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 17 novembre 2009, n. 55.
26)
L'art. 44, comma 7, è stato abrogato dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 17 novembre 2009, n. 55.
27)
L'art. 44 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 20 maggio 2005, n. 20.
28)
L'art. 44, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 17 novembre 2009, n. 55.
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