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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 51)
Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.

Art. 9 (Poteri di deroga)

(1)  I poteri di deroga per edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse di cui all'articolo 71 della legge urbanistica provinciale hanno carattere eccezionale e non si estendono alla facoltà di derogare dalla zonizzazione.

(2)  Per edifici o impianti di interesse della Provincia, la deroga viene richiesta dal committente; dev'essere sentito il sindaco territorialmente interessato.

(3)  Le opere statali da eseguirsi su terreni demaniali sono autorizzate dal sindaco d'intesa con l'assessore all'urbanistica provinciale, il quale in sede di accertamento dell'effettiva corrispondenza delle opere alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi sente il Ministero dei Lavori Pubblici.