(1) Nei piani urbanistici comunali dei 9 mq previsti dall'articolo 3, lettera c) del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, 3 mq devono essere riservati alla realizzazione di campi da gioco per bambini da collocarsi in vicinanza delle zone residenziali sprovviste dei medesimi. Nei piani di attuazione per le zone di espansione di cui all'articolo 38 della legge urbanistica provinciale, che prevedono un volume di almeno 20.000 mc, il 20% dell'area non coperta da edifici deve essere riservata a campi da gioco per bambini.