(1) La vigilanza sull'attività di cui al presente regolamento è esercitata dal medico igienista di distretto e dal personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.
(2) Il regolamento del 16 marzo 1994, n. 7 è abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.