(1) Il nullaosta all'uso provvisorio di terreni agricoli e relative pertinenze rilasciato a espropriati e loro affittuari ai sensi dell'articolo 12 della legge, ha carattere precario e non può comportare, in caso di revoca o cessazione disposte per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento, alcun diritto ad indennizzi, salvo quanto previsto dall'articolo 1150 del Codice civile.