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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1998, n. 201)
Regolamento di esecuzione dell'articolo 13/bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, relativo alle disposizioni in materia di acque minerali

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1)

Pubblicato nel B.U. 25 agosto 1998, n. 35.

Art. 7 (Norme transitorie)

(1) Il primo elenco delle acque minerali è predisposto sulla base delle analisi e riconoscimenti già effettuati e disponibili.

(2) Fino all'approvazione del primo elenco possono essere rilasciate concessioni per acque minerali solo previo riconoscimento, da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, del carattere minerale delle acque medesime.

(3) Le concessioni e i permessi in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati d'ufficio alla disciplina contenuta nella legge e nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo. A tal fine la concessione di sfruttamento di un'area è sostituita con la concessione di derivazione di una determinata quantità d'acqua, tenendo conto della portata media utilizzata negli ultimi tre anni, in base alla quale è stabilito il canone annuo di concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.