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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1998, n. 201)
Regolamento di esecuzione dell'articolo 13/bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, relativo alle disposizioni in materia di acque minerali

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Pubblicato nel B.U. 25 agosto 1998, n. 35.

Art. 3 (Domanda di concessione)

(1) La domanda di rilascio della concessione è presentata in bollo all'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche, corredata della seguente documentazione:

  • a)  un progetto delle opere di presa, di adduzione e di eventuali altri manufatti, contenente la relazione tecnica, la carta topografica, le mappe catastali e le piante e sezioni delle opere di presa, del dissabbiatore, del serbatoio e di ogni attraversamento;
  • b)  uno studio idrogeologico per la delimitazione delle aree di tutela;
  • c)  un progetto di fattibilità qualora si tratti di uno stabilimento di imbottigliamento, di cure o di altre attività;
  • d)  l' attestazione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro concernente il riconoscimento del carattere minerale delle acque, qualora si tratti di acque non comprese nell'elenco di cui all'articolo 2;
  • e)  l' attestazione di riconoscimento di cui al comma 3 dell'articolo 13/bis della legge, qualora si tratti di acque minerali destinate all'uso termale o terapeutico o all'imbottigliamento.

(2) L'ufficio provinciale competente può richiedere l'integrazione, la regolarizzazione o rettificazione della documentazione tecnica di cui al comma 1.