Pubblicato nel Suppl. n. 3 al B.U. 11 agosto 1998, n. 33.
(1) Gli alpeggi devono essere dotati, di regola, di acqua potabile.
(2) In casi eccezionali è consentito l'uso di acqua, la quale, pur non essendo classificabile come potabile, non superi i valori limiti circa i fattori tossici e microbiologici previsti per l'acqua potabile e non comporti un rischio per la salute pubblica. Un tanto viene certificato dalla competente autorità sanitaria.