Pubblicato nel Suppl. n. 3 al B.U. 11 agosto 1998, n. 33.
(1) I locali destinati alla preparazione ed alla conservazione degli alimenti devono essere separati, anche solamente mediante una parete, dalla stalla. Essi devono essere tenuti puliti e in buone condizioni, consentire un'adeguata pulizia e, se necessario, la disinfezione ed essere adeguatamente illuminati. Pavimenti in terra sono ammessi, qualora servano alla conservazione, secondo le tradizione locali, di prodotti a base di latte o di carne affumicata.
(2) Qualora venga somministrato latte crudo, lo stesso deve essere filtrato e raffreddato in locali igienicamente adatti, che possono essere ricavati anche tramite la costruzione di un muro in un angolo della stalla, adeguatamente protetti dagli insetti.
(3) Per evitare la trasmissione di malattie, i locali devono essere mantenuti puliti e protetti adeguatamente da insetti.