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d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 91)
Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi per il miglioramento del servizio pubblico di trasporto funiviario

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1)
Pubblicato nel B.U. 1° luglio 1997, n. 29.

Art. 6 (Liquidazione del contributo)

(1)  Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di assegnazione, il direttore dell'Ufficio provinciale trasporti funiviari dispone la liquidazione della prima od unica rata della provvidenza economica sulla base della documentazione di cui al comma 2 ed in presenza dei presupposti di cui al comma 3. Le rimanenti rate sono liquidate alla scadenza del 31 marzo degli anni successivi. A tal fine l'Ufficio provinciale trasporti funiviari determina il costo convenzionale dell'impianto, inteso come nuovo, con l'indicazione delle quote parziali di cui all'allegato A al regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48.

(2)  Ai fini della liquidazione il beneficiario deve produrre la seguente documentazione:

  • a)  estratto autenticato del registro dei beni ammortizzabili di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale risultino le spese per gli investimenti ammessi a contributi, integrato da un elenco sulla suddivisione analitica dei costi ivi indicati secondo gli indici di cui all'allegato A al regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48.
  • b)  attestazione sull' apporto di capitale proprio;
  • c)  in caso di contributo per apparecchiature di emissione e di controllo dei titoli di viaggio, attestazione sull' avvenuta installazione di tali apparecchiature.

(3)  La liquidazione è disposta a condizione che:

  • a)  sia stata rilasciata la concessione per la linea funiviaria o altro atto autorizzativo per il rinnovo dello stesso;
  • b)  il competente ufficio provinciale abbia rilasciato il nulla osta all' esercizio dell'impianto;
  • c)  il competente ufficio provinciale attesti che le opere ammesse a contributo sono state regolarmente eseguite.

(4)  Su istanza del beneficiario può essere disposta la liquidazione di due terzi della provvidenza economica, qualora sia stata rilasciata la concessione per la linea funiviaria o altro atto autorizzativo per il rinnovo della stessa ed il beneficiario presenti l'attestazione sull'apporto di capitale proprio e produca una fideiussione di pari importo, rilasciata da un istituto di credito oppure da un'impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

(5)  L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto, qualora i costi parziali effettivi siano inferiori ai costi parziali costituenti la spesa ammessa a contributo.

(6)  Rappresentano apporto di capitale proprio i versamenti dei soci ai conti del capitale sociale, le riserve formate da utili e l'utile d'esercizio. Da tali voci di apporti vanno detratte le eventuali perdite d'esercizio e le perdite portate a nuovo. Non costituiscono invece apporto di capitale proprio, le riserve di rivalutazione ed i contributi in conto capitale, erogati da enti pubblici, accantonati ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche. 4) 

(7)  L'apporto di capitale proprio può limitarsi alla differenza tra la spesa ammessa a contributo ed il valore attualizzato del contributo stesso; questo viene fissato convenzionalmente nella misura del novanta per cento.

4)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 12 gennaio 2006, n. 1.
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