In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 221)
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.

Art. 17 (Esposizione delle liste dei candidati e verifica della loro regolarità)

(1) Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati la commissione elettorale provinciale cura l'affissione delle stesse all'albo delle intendenze scolastiche.

(2) La commissione elettorale provinciale verifica la regolarità delle liste. Essa depenna i candidati per i quali non sono state presentate le dichiarazioni di accettazione con le rispettive autenticazioni delle firme; esclude i candidati che risultano inclusi in più liste della medesima categoria. Essa elimina tutte le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo previsto per la categoria cui le liste stesse si riferiscono.

(3) La commissione elettorale provinciale verifica le firme dei firmatari delle liste e cancella i nomi, per i quali manca l'autenticazione della firma e i nomi dei firmatari non appartenenti alla rispettiva categoria. Le liste per i quali dopo il compimento di tali verifiche venisse a mancare il prescritto numero minimo di firmatari vengono eliminate.

(4) Le decisioni della commissione elettorale provinciale sono rese pubbliche entro i cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle liste mediante affissione agli albi delle intendenze scolastiche.

(5) Le decisioni della commissione elettorale provinciale possono essere impugnate entro due giorni dalla data di affissione all'albo con ricorso all'intendente scolastico competente o se relative a categorie non distinte per gruppi linguistici al Sovrintendente.

(6) I ricorsi sono decisi in via definitiva entro i successivi due giorni.

(7) Le liste definitive dei candidati sono riportate secondo l'ordine cronologico di presentazione, distinte per categoria e, ove previsto, per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine su un manifesto elettorale. Le liste sono inviate alle intendenze scolastiche e ai capi d’istituto entro il 15° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni. 16)

(8) I capi d'istituto informano tempestivamente gli elettori mediante pubblicazione delle liste all'albo della scuola. Le liste vengono affisse nei seggi elettorali il giorno delle votazioni.

16)
L'art. 17, comma 7, è stato così sostitiuito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActiona) Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 2 (Indizione delle elezioni)  
ActionAction Art. 3 (Richiesta di designazione dei rappresentanti)
ActionAction Art. 4 (Commissione elettorale provinciale e seggi elettorali)
ActionAction Art. 5 (Commissione elettorale provinciale)
ActionAction Art. 6 (Seggi elettorali nelle scuole)
ActionAction Art. 7 (Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti)
ActionAction Art. 8 (L'elettorato attivo e passivo)  
ActionAction Art. 9 (Elettorato attivo e passivo del personale docente, direttivo ed ispettivo)
ActionAction Art. 10 (Elettorato attivo e passivo del personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati nonché del personale amministrativo)
ActionAction Art. 11 (Elettorato attivo e passivo dei genitori e degli studenti delle scuole secondarie superiori)
ActionAction Art. 12 (Formazione degli elenchi elettorali)
ActionAction Art. 13 (Personale educativo del convitto "Damiano Chiesa")
ActionAction Art. 14 (Formazione delle liste dei candidati)
ActionAction Art. 15 (Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori di lista)
ActionAction Art. 16 (Presentazione delle liste dei candidati)
ActionAction Art. 17 (Esposizione delle liste dei candidati e verifica della loro regolarità)
ActionAction Art. 18 (Rappresentanti di lista)
ActionAction Art. 19 (Presentazione dei candidati e dei programmi)
ActionAction Art. 20 (Schede elettorali e verbali)
ActionAction Art. 21 (Modalità di votazione)
ActionAction Art. 22 (Operazioni di scrutinio)
ActionAction Art. 23 (Indicazioni per lo scrutinio)
ActionAction Art. 24 (Attribuzione dei seggi)  
ActionAction Art. 25 (Adempimenti per la proclamazione degli eletti)
ActionAction Art. 26 (Ricorsi)
ActionAction Art. 27 (Prima convocazione)
ActionAction Art. 27/bis (Elezioni suppletive delle rappresentanze dei genitori e degli studenti)
ActionAction Art. 28 (Abrogazioni)
ActionAction Art. 29 (Entrata in vigore)
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico