(1) Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver compiuto in prima persona, secondo le competenze proprie del suo profilo professionale (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666), le seguenti esperienze ed attività:
I trattamenti sopra elencati devono essere documentati anche con referto fotografico.
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.