Pubblicato nel B.U. 26 marzo 1996, n. 15.
(1) La violazione delle disposizioni del presente decreto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da Euro 321 a Euro 7.970. La stessa viene irrogata dal sindaco secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.6)
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 36, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.