(1) Le domande per l'ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale vengono presentate entro il mese di agosto di ciascun anno alla Ripartizione del personale, corredate del parere favorevole del direttore della ripartizione di appartenenza. Si considerano presentate in tempo utile le domande pervenute alla Ripartizione del personale entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto e quelle inviate entro il giorno medesimo mediante lettera raccomandata. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
(2) Le domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale vengono accolte, in caso di parere favorevole del preposto direttore di ripartizione, nei limiti dei posti a tempo parziale disponibili nella ripartizione di appartenenza, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. In caso di parere negativo del direttore di ripartizione, lo stesso non può opporsi alla richiesta di trasferimento del dipendente ad un altra ripartizione.
(3) In caso di disponibilità di posti in una ripartizione non è richiesto il possesso di uno dei titoli indicati nell'allegato 1.
(4) In caso di un numero insufficiente di posti a tempo parziale nella struttura di appartenenza, la domanda è presa in considerazione solamente se giustificata con almeno uno dei criteri di valutazione indicati nell'allegato 1. In tale caso viene formata tra il personale in rapporto di lavoro a tempo parziale ed il personale della ripartizione richiedente un tale rapporto, un'apposita graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato 1. La graduatoria trova applicazione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno sucessivo.
(5) Le domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale, in caso di parere favorevole del competente superiore e di disponibilità di posti, possono essere provvisoriamente accolte limitatamente al periodo che precede il primo gennaio dell'anno sucessivo.]3)