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b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 251) 2)
Regolamento in materia di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia

1)
Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1995, n. 31.
2)
Il titolo è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57, e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2015, n. 8.

Art. 1 (Oggetto del provvedimento)       delibera sentenza

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguirsi per l'esecuzione in economia di beni e servizi, nonché le modalità di svolgimento delle procedure negoziate e le gare informali, in esecuzione dei commi 15, 16, 17, 20 e 22 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, recante la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(2) È vietato il frazionamento artificioso delle forniture di beni e servizi allo scopo di utilizzare le procedure negoziali previste dal presente regolamento.3)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006 - Appalto pubblico di forniture - commissione di gara - valutazione di referenze prodotte dalle aziende partecipanti - risarcimento del danno per erronea valutazione e referenze - risarcimento del danno all'immagine - prova dei singoli pregiudizi lamentati - stipula del contratto - controversie sorte nella fase successiva - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 08.04.2004 - Contratti della P.A. - trattativa privata - pubbliche forniture - scelta del contraente
3)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.

Art. 2 (Titolare delle procedure negoziate)

(1) I contratti per l'affidamento di servizi o forniture ai sensi dei commi 15, 16, 17 e 20 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono stipulati dai direttori di ripartizione per i rispettivi ambiti di competenza, come definiti dall'allegato A) alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

(2) I contratti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e della propria azienda speciale, da disporsi ai sensi del comma 1 in virtù della legge regionale 13 dicembre 2002, n. 4, autorizzati dai rispettivi organi deliberativi, sono firmati dal presidente, dal segretario generale o dal dirigente competente in base allo statuto camerale.

(3) Per lo svolgimento d'azioni promozionali o pubblicitarie organizzate dall'istituto per la promozione dello sviluppo economico, azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano trovano applicazione le procedure di cui al comma 16 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche; si prescinde, comunque, dai limiti di spesa ivi previsti, quando i fondi all'uopo stanziati siano alimentati per almeno il cinquanta per cento dall'imprenditoria privata.

(4) L'istituto per la promozione dello sviluppo economico di cui al comma 3 è autorizzato a rendicontare i finanziamenti concessi dalla provincia autonoma di Bolzano per lo svolgimento dell'attività promozionale, pubblicitaria, di formazione, aggiornamento, consulenza aziendale e ricerca economica mediante la presentazione di fatture, assoggettate ad I.V.A, per lo svolgimento di incarichi o mediante la presentazione di distinte analitiche delle spese sostenute, firmate dal segretario generale della Camera di commercio e dal tesoriere dell'istituto.4)

4)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.

Art. 10

(1) Misure ed iniziative di pedagogia museale nei musei provinciali nonché nei musei di enti pubblici e di privati possono essere prese in economia diretta dal competente ufficio o sovvenzionate tramite i contributi previsti.

Art. 3 (Svolgimento delle procedure negoziate)

(1) Per la stipulazione di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi d'importo stimato compreso tra euro 40.000,00 ed euro 100.000,00, al netto di I.V.A., ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, anche non regolamentata, di importo stimato compreso tra euro 100.000,00 e la soglia di applicazione delle direttive comunitarie 93/36/CE e 92/50/CE di cui al comma 16 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, sono richiesti almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, che può essere spedita anche in forma di telegramma, telefax o e-mail.5)

(2) Di norma la lettera d'invito contiene:

  1. l'oggetto della prestazione;
  2. il luogo di esecuzione;
  3. le penalità per il ritardo;
  4. le eventuali garanzie;
  5. le caratteristiche tecniche;
  6. la qualità e la modalità di esecuzione;
  7. il prezzo base;
  8. le modalità di pagamento;
  9. le modalità di scelta del contraente;
  10. i criteri di aggiudicazione;
  11. il termine ultimo per la ricezione delle offerte;
  12. la durata del contratto;
  13. l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste, e la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'aggiudicatario venga meno ai patti essenziali concordati;
  14. quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

(3) L'esame dei preventivi e l'aggiudicazione del servizio o della fornitura avviene, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito, in base

  1. al prezzo più basso, in via esclusiva, ovvero, a seconda della natura del contratto,
  2. ponderatamente con altri requisiti quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e all'assistenza tecnica.

(4) Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 3, lettera b), nella lettera d'invito devono essere menzionati i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.

(5) Per l'individuazione dei prezzi di base va fatto riferimento alle rilevazioni di mercato o agli importi previsti nelle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A.

(6) Si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi nei casi in cui gli importi stimati dei contratti siano inferiori ad euro 40.000,00, al netto di I.V.A., ovvero prestazioni di natura intellettuale, anche non regolamentate, fino a euro 100.000,00, al netto di I.V.A., fermo restando l'obbligo di motivare la scelta del fornitore o prestatore. 6)

(7) Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di più preventivi quando ricorrono i casi di cui al comma 20 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fatto salvo quanto disposto nel comma 21 dello stesso articolo.7)

5)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 14 aprile 2015, n. 8.
6)
L'art. 3, comma 6, è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 14 aprile 2015, n. 8.
7)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.

Art. 4 (Svolgimento delle procedure negoziate tramite gara informale)

(1) La stipulazione di contratti aventi ad oggetto forniture e servizi d'importo stimato compreso tra euro 100.000,00 e la soglia d'applicazione delle direttive comunitarie 93/36/CE e 92/50/CE ai sensi del comma 17 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, è promossa con provvedimento del direttore di ripartizione competente, con il quale è altresì effettuato il relativo impegno di spesa e disposta la pubblicazione sulla pagina degli appalti della rete civica della provincia autonoma di Bolzano di apposito avviso secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente provvedimento.

(2) L'avviso di cui al comma 1 contiene:

  1. la ripartizione committente;
  2. l'oggetto della prestazione;
  3. il prezzo base, da determinarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 5; 8)
  4. il termine entro il quale presentare le richieste di invito alla gara informale;
  5. l'ammontare e la forma della cauzione da prestare contestualmente alla richiesta dell'invito alla gara informale o all'offerta;
  6. eventualmente l'avvertenza che oltre ad un certo numero, comunque non inferiore a venticinque, le richieste d'invito alla gara informale regolarmente pervenute non saranno prese in considerazione con immediata restituzione dei titoli cauzionali.

(3) Le lettere d'invito contengono gli elementi di cui all'articolo 3, comma 2.8)

8)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57; il comma 2, lettera c) è stato successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 75.

Art. 5 (Formazione ed esecuzione del contratto)

(1) I contratti di cui agli articoli 3 e 4 possono essere regolati con contratti stipulati in forma di scrittura privata; quelli di cui all'articolo 3 possono essere regolati anche con lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione di beni e servizi, che deve essere accettata per iscritto senza modifica alcuna.

(2) Nei contratti mediante lettera vanno riportati i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito, e nell'offerta almeno:

  1. la descrizione dei beni e servizi oggetto dell'ordinazione;
  2. la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell' I.V.A.;
  3. le qualità e le modalità di esecuzione;
  4. gli estremi contabili;
  5. la forma del pagamento;
  6. le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
  7. l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.

(3) Fatti salvi provvedimenti statali straordinari di contenimento della spesa pubblica, aventi riflesso sulle dinamiche di cassa, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dall’attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle fatture, anche elettroniche. Per i contratti aventi ad oggetto forniture o servizi d’importo inferiore a 20.000,00 euro, l’impegno di spesa può essere contestuale alla liquidazione. 9)

(3/bis) Le parti possono pattuire un termine di pagamento differente da quello previsto al comma 3, purché non superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. 10)

(4) Le fatture, le note dei beni e dei servizi e le attestazioni di regolare esecuzione vanno acquisiti, anche tramite telefax o posta elettronica, in originale ed in copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario. Le fatture acquisite tramite posta elettronica vanno materializzate in documenti cartacei e protocollati secondo le procedure ordinarie.

(5) Nel caso d'inadempienza per fatti imputabili all'affidatario si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera d'ordinazione. Inoltre, il committente, dopo formale diffida, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione in danno, in tutto o in parte, dell'affidatario, salvo il maggior danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di mancata osservanza di termini essenziali, il committente può, previa diffida, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.11)

9)
L'art. 5, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 8 maggio 2009, n. 25, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 21 gennaio 2013, n. 2.
10)
L'art. 5, comma 3/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 21 gennaio 2013, n. 2.
11)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 6 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57, e successivamente modificato dall'art. 1 del D.P.P. 29 ottobre 2004, n. 36.

Art. 6 (Rinvio)

(1) Per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie 93/36/CE e 92/59/CE e successive modifiche.12)

12)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.

Art. 7 (Pubblicazione dei bandi di gara sopra la soglia comunitaria)

(1) I bandi di gara relativi ad appalti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia comunitaria, al netto di I.V.A., pubblicati sulla pagina degli appalti della rete civica della provincia autonoma di Bolzano, restano esposti alla pubblica visione fino al termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione. Trascorso il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione, i bandi restando comunque consultabili sulla stessa pagina della rete civica, in apposita sezione, con la precisazione che sono spirati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, sino a quando sono pubblicati i risultati delle gare.

(2) Gli esiti delle gare sono pubblicati, in altra sezione della stessa pagina della rete civica, a seguito della definitiva aggiudicazione degli appalti, e restano consultabili per la durata di due settimane consecutive.13)

13)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.

Art. 7/bis (Redazione e modalità di pubblicazione e termini)

(1) Sino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge, per la redazione e le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi degli appalti pubblici di servizi e di forniture, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004, nonché i formulari nello stesso indicati.

(2) In ordine ai bandi pubblicati ai sensi del comma 1 sono inoltre osservati i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte di cui all'articolo 38 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.3.2004, e le disposizioni correlate.14)

14)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.P. 5 settembre 2005, n. 41.

Art. 8 (Beni e servizi in economia)       delibera sentenza

(1) L'economato, gli uffici centrali e periferici della provincia, in quanto specificamente competenti in base al decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, le scuole professionali, ed i circoli didattici di scuola materna possono ricorrere alle procedure in economia per i seguenti beni e servizi:

  1. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie d'informazione, rilegatura di pubblicazioni per un importo fino a 50.000,00 euro, al netto di I.V.A.;
  2. spese per il cerimoniale, di rappresentanza, partecipazioni, annunci ed avvisi previsti da disposizioni legislative o regolamentari;
  3. trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature, spese postali e telefoniche e telegrafiche per un importo fino a 100.000,00 euro, al netto di I.V.A.;
  4. abbigliamento di servizio e indumenti da lavoro per le categorie di personale individuati da apposito regolamento per un importo fino a 30.000,00 euro al netto di I.V.A.;
  5. pulizia, disinfestazione, smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi, custodia, illuminazione e riscaldamento delle strutture di interesse provinciale, gas, acqua, energia elettrica, gasolio e relative spese di allacciamento per un importo fino a 100.000,00 euro, al netto di I.V.A.;
  6. fornitura e riparazione di mobilio, fotocopiatrici, climatizzatori, dispositivi antifurto e strumentari vari, macchine, materiale e attrezzature d'ufficio, di tipografia, riproduzione grafica, cinematografia e fotografia, servizi di stampa e microfilmatura, acquisto e manutenzione di impianti telefonici, mezzi televisivi e di amplificazione sonora, cancelleria e valori bollati per un importo fino a 90.000,00 euro al netto di I.V.A.;
  7. spese per il funzionamento dei laboratori tecnici, scientifici o ricerca per un importo fino a 70.000,00 euro al netto di I.V.A.;
  8. riparazione, manutenzione, noleggio, rimessaggio di autoveicoli, di materiale di ricambio di combustibili e lubrificanti per un importo fino a 50.000,00 euro al netto di I.V.A.;
  9. provviste di generi alimentari, vasellami, suppellettili da cucina, attrezzature e spese varie per i convitti e le scuole, anche materne, i corsi professionali, corsi d'aggiornamento per il personale, spese per assicurazioni obbligatorie, derrate alimentari per le mense scolastiche per un importo fino a 100.000.00 euro, al netto di I.V.A;

(2) L'esecuzione in economia degli interventi di cui al comma 1 può avvenire:

  1. in amministrazione diretta;
  2. a cottimo fiduciario.

(3) Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento d'alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio organizzato dal direttore delle strutture di cui al comma 1, che provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi per la realizzazione delle iniziative.

(4) Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione. 15)

(5) Per gli interventi in economia si applicano le procedure di cui agli articoli 3 e 5.

(6) Fatti salvi i provvedimenti statali di cui all’articolo 5, comma 3, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dall’attestazione di regolare esecuzione dell’intervento, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura. L’impegno di spesa è contestuale alla liquidazione. 16)

(7) I dirigenti degli uffici, delle scuole professionali e dei circoli didattici di cui al comma 1 possono ordinare spese in economia nel limite delle somme messe a loro disposizione dai competenti direttori di ripartizione, salvi i casi in cui sia altrimenti previsto dalla legge o dal regolamento.17)

massimeDelibera 10 ottobre 2017, n. 1092 - Criteri per l'acquisto di carta, materiale e mobili d'ufficio, autovetture, detergenti e disinfettanti - Revoca della deliberazione n. 7673 del 16.12.1991
15)
L'art. 8, comma 4, nella versione tedesca è stata modificata dall'art. 3, comma 3, del D.P.P. 14 aprile 2015, n. 8.
16)
L'art. 8, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 21 gennaio 2013, n. 2.
17)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 9 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.

Art. 9 (Manifestazioni di riconoscimento)

(1) Agli assessori ed alle assessori settorialmente competenti per l’amministrazione del personale amministrativo ed insegnante è conferita la delega ad organizzare, ai sensi dell’articolo 15/bis della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, le manifestazioni di riconoscimento in favore del personale stipendiato dalla Provincia collocato a riposo.18)

18)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 23 marzo 2010, n. 18.

Art. 10 (Relazioni informative)

(1) Copia dei contratti d'importo superiore a euro 50.000,00, al netto di I.V.A., stipulati ai sensi del presente regolamento, compresi quelli eseguiti in economia, è trasmessa, con scadenza semestrale, alla sezione della Corte dei Conti di Bolzano in conformità alle indicazioni fornite dalla sezione stessa ai sensi del comma 23 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.19)

19)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 11 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.

Art. 10/bis (Responsabilità)

(1) Della mancata osservanza delle procedure di cui al presente decreto e delle disposizioni e delle direttive di settore rispondono i dirigenti che sottoscrivono i provvedimenti nonché, se diverso da questi, il responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, ferma restando la responsabilità penale qualora la violazione delle norme integri reato.20)

20)
L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 75.

Art. 11

(1) Il pagamento delle spese di cui al presente regolamento relative agli uffici centrali è disposto con ordinativi diretti.

(2) Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, potrà essere disposto il pagamento sui fondi accreditati mediante aperture di credito. Le aperture di credito sono disposte con decreto del direttore della ripartizione Finanze e bilancio, previa verifica della fondatezza delle relative richieste in base al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21.21)

(3) Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, si applicano le norme contenute nell'articolo 53 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.22)

(4) Per particolari e motivate esigenze di servizio può essere autorizzato l’utilizzo della modalità di pagamento attraverso conto corrente bancario intestato alla Provincia, come previsto all’articolo 54/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche. 23)

21)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 24 settembre 1998, n. 27.
22)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 8 del D.P.P. 15 maggio 2002, n. 16.
23)
L'art. 11, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2015, n. 8.

Art. 12  (Servizio economale)

(1)I servizi di cassa che possono essere gestiti da parte dell'economato e degli altri uffici periferici e centrali in quanto specificatamente competenti in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, e dalle altre strutture organizzative della Provincia, concernono:

  1. riscossioni:
    1. di sanzioni amministrative pecuniarie per contravvenzioni o infrazioni alle leggi o ai regolamenti vigenti;
    2. di diritti per prestazioni ed analisi presso laboratori, gabinetti scientifici o istituti provinciali;
    3. di diritti di segreteria, di costi per il rilascio di copie fotostatiche o su supporto magnetico di documenti ed elaborati tecnici di qualsiasi genere, nella misura fissata con apposito regolamento;
    4. di diritti per concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altro atto il cui rilascio sia subordinato al pagamento degli stessi dalle leggi o dai regolamenti vigenti;
    5. di proventi derivanti dalla vendita di oggetti, mobili fuori uso e di materiale di magazzino;
    6. di ogni altra somma secondo i casi previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti;
  2. pagamenti:
    1. di spese postali, telegrafiche, telefoniche, di acquisto di valori bollati e di spedizione a mezzo servizio postale o corriere;
    2. di imposte, tasse, diritti, contributi e canoni obbligatori dovuti per disposizioni di legge;
    3. di spese per oneri contrattuali e legali, di registrazione e visure, spese di notifica e legali di modesta entità;
    4. di indennità di missione al personale provinciale e indennità ai membri della Giunta provinciale;
  3. pagamenti di non rilevante entità, ovvero fino a un importo massimo di 10.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, necessari per sopperire con immediatezza e urgenza a esigenze funzionali dell’amministrazione:
    1. di libri, giornali, riviste, pubblicazioni, abbonamenti vari, nonché materiale didattico di ogni tipo;
    2. di stampati, modulistica, cancelleria e materiale d’ufficio;
    3. di spese per pubblicità e diffusione di bandi e manifesti;
    4. di spese per riparazioni, manutenzioni, pedaggi, parcheggio e noleggio di veicoli, nonché per l’acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
    5. di spese per l’acquisto e la manutenzione di abbigliamento di servizio e indumenti di lavoro;
    6. di spese per l’acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine e attrezzature per ufficio, nonché di attrezzature ed impianti di telecomunicazione;
    7. di servizi di facchinaggio e relative attrezzature, per trasporto di materiali, per imballaggio e magazzinaggio;
    8. di spese per pulizie straordinarie, disinfestazione e acquisto di relativo materiale per lo smaltimento di rifiuti speciali;
    9. di spese per cerimonie, ricevimenti, onoranze, attività di rappresentanza, relazioni istituzionali ed altro;
    10. di provviste di generi alimentari, derrate alimentari, vettovaglie, vasellame, suppellettili e attrezzature varie da cucina;
    11. di spese per le quali è necessario corrispondere specifiche anticipazioni di cassa;
    12. di altre spese necessarie per fronteggiare necessità urgenti e per soddisfare fabbisogni correnti.

(2)  Gli importi riscossi di cui al comma 1, lettera a), sono versati alla cassa provinciale in base a reversali di incasso emesse dalla Ripartizione provinciale Finanze e imputati ai singoli capitoli di entrata del bilancio provinciale.

(3)  L’utilizzo del sistema telematico di acquisto di cui all’articolo 6/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche è facoltativo per le spese economali di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), che non superano l’importo massimo di 1.500,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

(4)  Fermi restando gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalle norme vigenti, alle spese economali di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche. 24)

24)
L'art. 12 è stato prima modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 24 settembre 1998, n. 27, e poi sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2015, n. 8.

Art. 13

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 28 gennaio 1974, n. 7, come successivamente modificato ed integrato, il decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7, e il decreto del Presidente della giunta provinciale 20 giugno 1994, n. 22, sono revocati.

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionAction Art. 1 (Oggetto del provvedimento)      
ActionAction Art. 2 (Titolare delle procedure negoziate)
ActionAction Art. 3 (Svolgimento delle procedure negoziate)
ActionAction Art. 4 (Svolgimento delle procedure negoziate tramite gara informale)
ActionAction Art. 5 (Formazione ed esecuzione del contratto)
ActionAction Art. 6 (Rinvio)
ActionAction Art. 7 (Pubblicazione dei bandi di gara sopra la soglia comunitaria)
ActionAction Art. 7/bis (Redazione e modalità di pubblicazione e termini)
ActionAction Art. 8 (Beni e servizi in economia)      
ActionAction Art. 9 (Manifestazioni di riconoscimento)
ActionAction Art. 10 (Relazioni informative)
ActionAction Art. 10/bis (Responsabilità)
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12  (Servizio economale)
ActionAction Art. 13
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
ActionActionj) Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
ActionActionk) Legge provinciale 9 luglio 2019, n. 3
ActionActionl) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
ActionActionm) Legge provinciale 16 giugno 2023, n. 11
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
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