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f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 561)
Regolamento di esecuzione all'articolo 2 della legge provinciale 2 luglio 1993, n. 13, "Provvedimenti in materia di tutela del lavoro"

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 1995, n. 2.

Art. 5 (Termini per la presentazione delle domande)

(1) Le domande di contributo o sovvenzione di cui all'articolo 1, da redigersi in carta legale, vanno presentate all'Ufficio Amministrativo tutela ambiente entro il mese di febbraio di ogni anno se trattasi di finanziamenti di programmi annuali; nel caso di finanziamenti di singoli progetti o iniziative ad hoc le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento.

(2) Alle domande di contributo o sovvenzione va allegata la seguente documentazione:

  • a)  resoconto dell' attività dell'anno precedente, se si tratta di finanziamenti di programmi annuali;
  • b)  rendiconto dell' anno precedente, se si tratta di finanziamenti di programmi annuali;
  • c)  relazione sull' attività contenuta nel programma annuale o sull'iniziativa prevista se trattasi di singoli progetti;
  • d)  preventivo di spesa per l' attività prevista;
  • e)  piano di finanziamento per l' attività prevista;
  • f)  dichiarazione dalla quale risulti se a fronte della medesima iniziativa o progetto sia stata o meno presentata domanda per l' ottenimento di un contributo, o se ne si abbia già beneficiato da parte di altri Uffici o Enti Pubblici;
  • g)  dichiarazione relativa alla posizione dell' IVA;
  • h)  dichiarazione relativa alla ritenuta d' acconto;
  • i)  atto costitutivo o statuto della società, ente o associazione, se si tratta della prima richiesta di contributo o in caso di modifiche.

(3) La documentazione allegata alla domanda deve essere sufficiente a consentire l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione della domanda stessa ed all'attivazione dei benefici previsti.

(4) Le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto devono essere comunque comunicate per iscritto al competente ufficio amministrativo.

(5) L'Amministrazione Provinciale è autorizzata a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria per l'esatto accertamento delle specifiche situazioni sia di fatto che di diritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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