(1) Le domande di contributo devono essere presentate prima dello svolgimento dell'iniziativa oppure prima dell'inizio dell'attività annuale.
(2) La valutazione al fine della concessione del contributo o della sovvenzione viene fatta tenuto conto della qualità, dell'adeguatezza rispetto ai fini prefissati e della congruità delle spese, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.