In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione in materia di regolazione dei corsi d'acqua e difesa del suolo 2)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 30 (Criteri per l'assunzione dei lavori)

(1)  Gli enti che intendono avvalersi dell'Agenzia 36)  per l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 5 della legge, devono inoltrare apposita domanda al componente di Giunta competente per materia corredandola con disegni o progetti tecnici e con le prescritte autorizzazioni, licenze o concessioni.

(2)  La Giunta provinciale, su proposta del componente di Giunta competente per materia, sentito il  direttore dell'Agenzia per la Protezione civile37) in merito alla compatibilità dei lavori con l'attuazione del programma annuale dei lavori istituzionali, autorizza con propria deliberazione l'affidamento dei lavori all'Agenzia 38)  stessa.

(3)  Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale determina l'importo della spesa da porre a carico dell'ente committente.

(4)  Detto importo, comprensivo dell'ammontare delle spese occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per la relativa direzione tecnica, in quanto prestata da liberi professionisti, nonché di una quota per imprevisti, deve essere versato in via anticipata su un apposito conto corrente bancario intestato all'Agenzia 39). In caso di mancato versamento di tale importo entro il termine assegnato, l'autorizzazione si intende decaduta a tutti gli effetti.

(5)  Le somme versate sono gestite in economia dal  direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 40)   il quale provvede al pagamento dei listini paga degli operai, delle fatture dei fornitori, degli onorari spettanti ai direttori dei lavori in quanto dovuto e di ogni altra spesa connessa con l'esecuzione del lavoro commissionato.

(6)  La Giunta provinciale, in relazione alla natura e all'importanza dei lavori da eseguire ed alla compatibilità degli stessi con i servizi d'istituto dell'Agenzia 41), stabilisce altresì se l'ente committente possa avvalersi per la direzione dei lavori della prestazione personale di un tecnico dell'Agenzia 41)  o se alla stessa si debba provvedere mediante incarico ad un privato professionista. In tale caso l'incarico viene conferito dal  direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 42)  in base ad apposito disciplinare.

36)
L'art. 30, comma 1, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
37)
L'art. 30, comma 2, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
38)
L'art. 30, comma 2, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
39)
L'art. 30, comma 4, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
40)
L'art. 30, comma 5, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
41)
L'art. 30, comma 6, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
42)
L'art. 30, comma 6, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.