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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione in materia di regolazione dei corsi d'acqua e difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 24 (Attività private soggette a denuncia di inizio)

(1)  Per gli attraversamenti con semplici condutture aeree poste ad una altezza superiore a cinque metri dai beni di cui all'articolo 6, comma 1, nonché per spianamenti di prati ed aree nella fascia di rispetto, già intensivamente coltivati senza opere murarie o abbassamenti del terreno e per lo sfalcio dell'erba che spontaneamente cresce sulle sponde e sugli argini privi di specie vegetali arboree ed arbustive si applica l'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, ferma restando la competenza di ogni altro ente o amministrazione.

(2)  La denuncia deve contenere tutti gli elementi di cui all'articolo 8, nonché la dichiarazione di sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge; gli interventi e le iniziative di cui al comma 1 possono essere iniziati dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia. 27)

27)
L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66.
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