(1) La tessera di riconoscimento è rilasciata dal collegio provinciale delle guide e contiene una fotografia, i dati personali, nonché la qualifica dell'intestatario, il numero progressivo nell'albo professionale, la data di rilascio e le annotazioni di rinnovo della medesima, nonché la data del conseguimento di eventuali specializzazioni.
(2) In casa di aggregazione temporanea ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge viene rilasciata la tessera di riconoscimento di cui al comma 1, recante inoltre l'annotazione dell'albo professionale di provenienza, della scuola alpinistica presso la quale l'intestatario svolge l'attività, nonché della data di scadenza del periodo di aggregazione.