(1) I corsi di aggiornamento comprendono esercitazioni pratiche, lezioni teoriche ed aggiornamenti professionali.
(2) Con decreto dell'assessore provinciale competente sono indetti ogni anno i corsi di aggiornamento professionale e, sentito il collegio provinciale delle guide, sono nominati i direttori dei corsi, gli istruttori e i loro supplenti.
(3) L'istruttore che dirige il corso compila l'elenco delle presenze e valuta alla fine del corso se la partecipazione di ciascuna guida alpina o di ciascun aspirante guida sia stata adeguata. Della partecipazione con profitto al corso di aggiornamento l'istruttore rilascia un attestato di frequenza.