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h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 351)
Approvazione del regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, concernente l'ordinamento della formazione professionale

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1)

Pubblicato nel B.U. 28 settembre 1993, n. 46.

Art. 1

(1) Fino a quando non verrà emanata un'organica disciplina dei programmi dei vari corsi formativi e delle relative prove d'esame per il conseguimento delle qualifiche professionali e dei relativi diplomi di qualifica e di abilitazione, sono confermati i programmi d'insegnamento in atto presso la scuola provinciale agraria "Fürstenburg" a Burgusio/Malles, presso la scuola provinciale fruttiviticola "Laimburg" a Vadena, presso la scuola provinciale agraria "Mair am Hof" a Teodone/Brunico, presso la scuola provinciale agraria "Salern" a Varna, presso la scuola provinciale di economia domestica Corces, presso la scuola di economia domestica "Frankenberg" a Tesimo, presso la scuola provinciale di economia domestica Teodone a Brunico, presso la scuola di economia domestica "Griesfeld" a Egna, presso la scuola provinciale di economia domestica Aslago di Bolzano, presso la scuola di economia domestica "Bühlerhof" a Sarnes/Bressanone, sostanzialmente conformi ai programmi d'insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 aprile 1992.

(2) La frequenza, con esito positivo, del biennio presso una delle scuole di cui al comma 1 permette ai giovani di iscriversi in base alle proprie capacità e attitudini,

  • a)  direttamente al terzo anno per il conseguimento del rispettivo diploma di qualifica;
  • b)  direttamente in un terzo anno dell' istruzione professionale corrispondente per il conseguimento del diploma di qualifica;
  • c)  con eventuali esami integrativi ai corsi affini di altro ordine di studi;
  • d)  con esami necessari di idoneità, al terzo anno di altra scuola secondaria professionale di secondo grado.

(3) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 26 luglio 1993, n. 29 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

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