Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) I singoli docenti tengono un registro giornaliero che contiene la descrizione del programma di tutte le ore di lezione.
(2) I docenti sono tenuti a verificare regolarmente l'apprendimento degli allievi, sia in forma orale, sia in forma scritta.
(3) La valutazione delle prove viene espressa in decimi.
(4) Il risultato delle prove è annotato nel registro e dei giudizi si tiene conto in sede di scrutinio finale.