(1) Ai sensi della legge statale 12 luglio 1990, n. 146, si considerano, nell'ambito dell'area di applicazione del presente accordo, servizi essenziali i seguenti: la protezione civile e il servizio radio provinciale, i servizi di protezione ambientale, il servizio stradale, l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami nelle scuole di competenza provinciale, il servizio trasporti, il servizio di custodia del patrimonio provinciale, la sorveglianza idraulica dei corsi d'acqua nel periodo delle piene, il servizio informazione del traffico, il servizio antincendi, il servizio di vigilanza nei convitti provinciali, il pagamento delle prestazioni sociali e degli stipendi.
(2) Nell'ambito dei servizi di cui al comma 1 in caso di sciopero sono da garantire le prestazioni indispensabili. In un apposito accordo sono individuati, ai sensi della citata legge statale, per ogni servizio le prestazioni e la presenza minima. Il relativo accordo è da concludere entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo e costituisce il presupposto per la stipulazione di accordi decentrati. Fino all'entrata in vigore del relativo accordo deve comunque essere garantita la prestazione dei servizi indispensabili.
(3) Il preavviso dello sciopero deve avvenire almeno quindici giorni prima dell'inizio dello stesso.