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f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 51)
Regolamento di esecuzione a sensi dell'articolo 40/bis della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 "Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani", e successive modifiche: Assistenza ai cittadini stranieri ospiti delle case di riposo

1)

Pubblicato nel B.U. 20 marzo 1990, n. 14.

Art. 1   2)

2)

Gli articoli 1, 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 49 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.

Art. 2 (Ente competente. Domanda)

(1) Le sovvenzioni di cui all'articolo 1 sono corrisposte dall'ente per l'assistenza di base nel cui territorio si trovi la casa di riposo.

(2) La domanda va presentata all'ente competente utilizzando un apposito modulo, fornito dallo stesso ente.

(3) Alla domanda vanno allegati:

  • a)  una dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui il richiedente attesti:
    • 1)  il possesso della cittadinanza o dello stato di apolide;
    • 2)  il luogo della residenza e la durata della dimora in un comune della provincia;
    • 3)  lo stato di famiglia;
    • 4)  l' ammontare delle entrate, dei risparmi e la disponibilità di altre patrimonialità;
  • b)  una dichiarazione di concorso nelle spese da parte delle persone di cui all' articolo 1, comma 2, con la documentazione comprovante la composizione familiare e l'ammontare delle entrate;
  • c)  la documentazione a riprova delle dichiarazioni sull' entità del bisogno.

Art. 3 (Ammissione. Rinnovo della domanda)

(1) Il ricovero in casa di riposo con le agevolazioni di cui all'articolo 1 ha luogo dopo che l'ente competente, accertati i requisiti e presupposti, ne abbia dato autorizzazione formale.

(2) La domanda va rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno, senza nuovi allegati, salvo che siano intervenute modificazioni dei requisiti e delle situazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4-5.   2)

2)

Gli articoli 1, 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 49 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.

Art. 6 (Procedimento. Ricorsi)

(1) Per quanto concerne il procedimento e i ricorsi si fa rinvio a quanto disposto nei capi II e III del Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, concernente il regolamento per l'assistenza di base nella provincia di Bolzano.

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