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f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 341)
Regolamento per le attività pratiche nei laboratori ed officine delle Scuole professionali e dei centri di addestramento della Provincia

1)

Pubblicato nel B.U. 5 febbraio 1991, n. 6.

Art. 1

(1) La formazione tecnica e pratica relativa ai vari mestieri e professioni si svolge secondo un piano didattico predisposto all'inizio di ogni anno scolastico dal collegio degli insegnanti delle materie scientifiche, tecniche e pratiche.

(2) I contenuti sono verificati periodicamente, nel corso dell'anno scolastico, e possono essere opportunamente adeguati ad eventuali nuove esigenze.

(3) L'esercitazione pratica per i vari mestieri e professioni nelle strutture di formazione professionale, è parte integrante dell'attività formativa.

(4) Nell'insegnamento pratico e nelle prove di esame dei diversi settori di formazione professionale, vanno applicate le tecniche di lavorazione con macchinari ed attrezzi adeguati su materiali ed oggetti di uso corrente, messi a disposizione dalla scuola; nel corso delle esercitazioni vengono prodotti oggetti e capolavori o vengono eseguite prove di lavorazioni o riparazioni.

Art. 2

(1) Gli oggetti prodotti dagli allievi durante le esercitazioni pratiche, dopo che sono stati valutati dal punto di vista tecnico-didattico dagli insegnanti o dalle commissioni d'esame, sono a disposizione gratuita degli allievi, se non vengono utilizzati dalla scuola come mezzo didattico o arredamento.

(2) Nel caso in cui gli oggetti non vengano ritirati dagli allievi entro tre mesi dal termine delle lezioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano dell'11 settembre 1987, n. 16, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 3

(1) Nell'ambito delle strutture di formazione professionale possono essere effettuate lavorazioni gratuite per conto terzi, esclusi i dipendenti della Provincia e loro familiari, i quali, all'atto della committenza, devono assumersi ogni rischio e responsabilità conseguenti a deficienze anche gravi delle lavorazioni stesse, in quanto eseguite da allievi in stato di formazione.

(2) Le commissioni di cui al comma 1 devono concernere esclusivamente lavorazioni rientranti nei piani didattici di cui all'articolo 1, e devono essere autorizzate dal direttore della scuola; il materiale necessario va messo a disposizione della scuola dal committente.

(3) Per le esercitazioni pratiche di allievi barbieri, parrucchieri ed estetisti, gli stessi possono avvalersi di modelli di loro scelta, ed i prodotti impiegati sono messi a disposizione gratuita dalla scuola.

Art. 4

(1) Le strutture di formazione sono usate anche per la preparazione didattica delle esercitazioni e per l'aggiornamento del personale insegnante.

(2) Il consumo di materiale e l'uso delle attrezzature per le attività di cui al comma 1, rientrano tra le normali esigenze delle attività didattiche.

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