Pubblicato nel B.U. 5 febbraio 1991, n. 6.
(1) La formazione tecnica e pratica relativa ai vari mestieri e professioni si svolge secondo un piano didattico predisposto all'inizio di ogni anno scolastico dal collegio degli insegnanti delle materie scientifiche, tecniche e pratiche.
(2) I contenuti sono verificati periodicamente, nel corso dell'anno scolastico, e possono essere opportunamente adeguati ad eventuali nuove esigenze.
(3) L'esercitazione pratica per i vari mestieri e professioni nelle strutture di formazione professionale, è parte integrante dell'attività formativa.
(4) Nell'insegnamento pratico e nelle prove di esame dei diversi settori di formazione professionale, vanno applicate le tecniche di lavorazione con macchinari ed attrezzi adeguati su materiali ed oggetti di uso corrente, messi a disposizione dalla scuola; nel corso delle esercitazioni vengono prodotti oggetti e capolavori o vengono eseguite prove di lavorazioni o riparazioni.