Pubblicato nel B.U. 18 aprile 1989, n. 19.
(1) Il numero minimo e massimo di allievi ammessi al corso di formazione per massofisioterapisti è stabilito in base alla programmazione provinciale dell'attività formativa per il personale socio-sanitario.
(2) Qualora il numero degli aspiranti al corso sia superiore al numero massimo di posti stabiliti, si procede ad una selezione, stilando una graduatoria - punteggio sulla base di titoli di preferenza e di un esame scritto.
(3) I punteggi di valutazione sono stabiliti come segue: