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f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1989, n. 291)
Regolamento concernente "Norme riguardanti l'impiego di antiparassitari in agricoltura"

1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 1989, n. 55.

Art. 1       delibera sentenza

(1) L'impiego degli antiparassitari deve avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme fissate dal Ministero della Sanità e di quelle riportate sull'etichetta della confezione. Prima di ogni impiego va letta attentamente l'etichetta medesima.

(2) È vietato l'impiego di antiparassitari non registrati dal Ministero della Sanità. Coloro che utilizzano antiparassitari sono tenuti a controllare che l'etichetta riporti gli estremi della registrazione.

(3) È proibito l'acquisto di antiparassitari presso rivenditori non autorizzati.

(4) Sono vietate concentrazioni di antiparassitari superiori a quelle indicate sulle etichette delle confezioni.

massimeDelibera 25 settembre 2018, n. 965 - Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, per distributori e per consulenti di prodotti fitosanitari – Revoca delle proprie deliberazioni n. 1410 del 25 novembre 2014 e n. 531 del 5 maggio 2015
massimeDelibera 21 novembre 2017, n. 1279 - Segnalazione dei trattamenti fitosanitari da parte degli utilizzatori in ambiti agricoli
massimeDelibera 22 agosto 2017, n. 908 - Approvazione delle “Linee di indirizzo che regolamentano le misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”
massimeDelibera 24 marzo 2015, n. 351 - Disposizioni per il controllo funzionale periodico delle macchine irroratici secondo il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
massimeDelibera 1 luglio 2014, n. 817 - Prescrizioni in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari

Art. 2

(1) Durante l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano edifici, appezzamenti privati o pubblici, abitazioni, giardini, strade, centri sportivi, parchi gioco, acque pubbliche o private o altri luoghi frequentati da persone.

(2) Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, i trattamenti con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità dei luoghi suddetti devono essere effettuati in assenza di vento e possibilmente nelle ore di prima mattina o di tarda serata, rispettando le norme che regolano l'inquinamento da rumori.

Art. 3

(1) Le operazioni di riempimento, preparazione e travaso della miscela devono essere condotte in modo tale da evitare qualsiasi spandimento sul suolo e nelle acque.

(2) È vietato il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione degli antiparassitari nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi o fontane pubbliche.

(3) Eventuali miscele residue e acque di lavaggio delle attrezzature possono essere smaltite esclusivamente sul proprio terreno.

Art. 4

(1) È fatto obbligo di disattivare gli atomizzatori durante la circolazione dei mezzi su strade di altrui proprietà, sia pubblica che privata, nonché di evitare la perdita di miscele e schiume durante il transito su qualsiasi tipo di strada.

Art. 5

(1) Tutti gli antiparassitari devono essere conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.

Art. 6

(1) Il coltivatore ha la responsabilità dell'idonea conservazione e del corretto impiego degli antiparassitari.

(2) La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è esercitata dal personale autorizzato dalle leggi vigenti degli Assessorati provinciali alla Sanità, alla Tutela dell'Ambiente e all'Agricoltura e delle Unità Sanitarie Locali nonché delle altre amministrazioni autorizzate.

(3) L'inosservanza delle norme del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

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