(1) L'impiego degli antiparassitari deve avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme fissate dal Ministero della Sanità e di quelle riportate sull'etichetta della confezione. Prima di ogni impiego va letta attentamente l'etichetta medesima.
(2) È vietato l'impiego di antiparassitari non registrati dal Ministero della Sanità. Coloro che utilizzano antiparassitari sono tenuti a controllare che l'etichetta riporti gli estremi della registrazione.
(3) È proibito l'acquisto di antiparassitari presso rivenditori non autorizzati.
(4) Sono vietate concentrazioni di antiparassitari superiori a quelle indicate sulle etichette delle confezioni.
(1) Durante l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano edifici, appezzamenti privati o pubblici, abitazioni, giardini, strade, centri sportivi, parchi gioco, acque pubbliche o private o altri luoghi frequentati da persone.
(2) Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, i trattamenti con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità dei luoghi suddetti devono essere effettuati in assenza di vento e possibilmente nelle ore di prima mattina o di tarda serata, rispettando le norme che regolano l'inquinamento da rumori.
(1) Le operazioni di riempimento, preparazione e travaso della miscela devono essere condotte in modo tale da evitare qualsiasi spandimento sul suolo e nelle acque.
(2) È vietato il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione degli antiparassitari nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi o fontane pubbliche.
(3) Eventuali miscele residue e acque di lavaggio delle attrezzature possono essere smaltite esclusivamente sul proprio terreno.
(1) È fatto obbligo di disattivare gli atomizzatori durante la circolazione dei mezzi su strade di altrui proprietà, sia pubblica che privata, nonché di evitare la perdita di miscele e schiume durante il transito su qualsiasi tipo di strada.
(1) Tutti gli antiparassitari devono essere conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.
(1) Il coltivatore ha la responsabilità dell'idonea conservazione e del corretto impiego degli antiparassitari.
(2) La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è esercitata dal personale autorizzato dalle leggi vigenti degli Assessorati provinciali alla Sanità, alla Tutela dell'Ambiente e all'Agricoltura e delle Unità Sanitarie Locali nonché delle altre amministrazioni autorizzate.
(3) L'inosservanza delle norme del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.