(1) I comuni e i privati che esercitano un’attività assimilabile a quella di cui all’articolo 6, comma 8, della legge, devono adeguarla alla disciplina sulle aree di sosta per autocaravan pubbliche o aperte al pubblico di cui al presente regolamento entro il 31 luglio 2019. 49) 50)
(2) Coloro che alla data di entrata in vigore dell’articolo 6, comma 8, della legge hanno esercitato un’attività autorizzata simile a quella di cui a detta norma, possono continuare a esercitarla nella stessa misura, provvedendo, per gli occupanti degli autocaravan la cui permanenza eccede le 12 ore, a effettuare le comunicazioni ai fini statistici e di P.S. delle persone alloggiate. 51)