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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Supp. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 12/bis  (Mystery guest check)

(1)  Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero classificati a 5 stelle si sottopongono annualmente a un “mystery guest check” in merito alla loro dotazione, ai requisiti strutturali, ai servizi offerti e alla qualificazione degli addetti; l’esercizio trasmette il risultato di questa valutazione della qualità alla struttura provinciale competente in materia di turismo per l’espletamento dei relativi controlli.

(2)  Il “mystery guest check” deve essere effettuato, valutato e documentato da soggetti terzi specializzati, su iniziativa e a spese dell’esercizio alberghiero. Il sistema di valutazione è messo a disposizione dalla struttura provinciale competente in materia di turismo e pubblicato sulla homepage della stessa. Il “mystery guest check” può essere svolto solo da soggetti terzi che offrono tale controllo di qualità sostanzialmente come un servizio e che dimostrano alla struttura provinciale preposta al turismo di aver svolto tali controlli su almeno 5 esercizi di riferimento. Sono da considerarsi equivalenti anche i “mystery guest check” cui si sottopone l’esercizio nell’ambito della sua affiliazione a cooperazioni alberghiere, gruppi d’offerta o catene alberghiere e nei quali si esaminano e classificano espressamente tutti i punti della checklist previsti dal sistema di valutazione del “mystery guest check” di cui al presente articolo.

(3)  La notifica del risultato del “mystery guest check” deve essere corredata da una dichiarazione del soggetto terzo, attestante che negli ultimi 5 anni non ha avuto alcun rapporto commerciale con l’esercizio alberghiero commissionante e nella quale esso si impegna a non instaurare alcun rapporto commerciale per 2 anni a partire dall’ultimo “mystery guest check”. Queste restrizioni non si applicano ai soggetti terzi che effettuano il “mystery guest check” su un esercizio alberghiero nell’ambito della sua affiliazione a cooperazioni alberghiere, gruppi d’offerta o catene alberghiere.

(4)  Su richiesta della struttura provinciale competente in materia di turismo, gli esercizi alberghieri trasmettono annualmente il resoconto del “mystery guest check” effettuato, la statistica ufficiale dei pernottamenti e il numero delle persone occupate nell’esercizio. Se il resoconto del “mystery guest check” effettuato non viene inviato o è negativo, l’esercizio verrà sollecitato a fornire un resoconto positivo del mystery-guest-check l’anno successivo. Se l’esercizio alberghiero non rispetta questa richiesta, sarà declassato.

(5)  La trasmissione dei dati di cui al comma 4 alla struttura provinciale competente in materia di turismo è obbligatoria per la prima volta a partire dall’anno 2021, dovendo il mystery guest check essere stato eseguito nel 2020 e la statistica ufficiale dei pernottamenti e il numero delle persone occupate nell’esercizio da trasmettere, riferirsi all’anno turistico 2019/2020. 21)

21)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 maggio 2019, n. 12.
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