(1) Gli esercizi ricettivi, alberghieri ed extralberghieri, e gli esercizi di somministrazione annessi agli stessi, sono classificati in base ai criteri e con i segni distintivi di cui all'allegato E al presente regolamento.
(2) In caso di reiterati reclami nei confronti di un esercizio ricettivo per carenza nel servizio e nella pulizia o su proposta dell'Assessorato provinciale al turismo, il sindaco può disporre, previa diffida e sentito il conduttore interessato, la riclassificazione dell'esercizio. L'assessore al turismo può in ogni caso richiedere un parere della commissione prevista dall'articolo 33, comma 7, della legge. Contro il provvedimento di riclassificazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 51, comma tre, della legge. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento predetto.13)
(2/bis) La commissione di cui al comma 7 dell’articolo 33 della legge può controllare gli esercizi ricettivi e svolgere dei controlli a campione su almeno il sei per cento dei medesimi al fine di verificare la correttezza della loro classificazione. 14)
(3) La commissione di cui all'articolo 33, comma 7, della legge è nominata con decreto dell'Assessore provinciale competente per la durata di anni quattro.15)
(4) Per camere e unità abitative in esercizi di nuova costruzione nonché camere e unità abitative in esercizi esistenti, per la cui ristrutturazione o ampliamento è richiesta la concessione edilizia, si intendono le camere e le unità abitative per le quali è stata rilasciata una concessione edilizia dopo il 10 novembre 1999. Negli esercizi classificati con 3 stelle superior, 4 stelle superior e 5 stelle sono considerate tali invece le stanze per le quali è stata rilasciata una concessione edilizia dopo il 11 maggio 2005, mentre per le unità abitative di tali livelli di classificazione vale la data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.16)
(4/bis) 17)
(5) 18)
(5/bis) 19)
(6) (7) (8) (9) 20)