(1) Non sono ammesse a contributo le domande per opere, la cui spesa ammessa è inferiore a lire 3.000.000, qualora il richiedente appartiene alla prima categoria di cui nell'articolo 7, lire 6.000.000, qualora appartiene alla seconda categoria, ed a lire 15.000.000, qualora appartiene alla terza.
(2) Non sono ammesse a contributo le opere di miglioramento fondiario, la cui spesa ammessa è inferiore a lire 15.000.000, qualora il richiedente appartenga ad associazioni di cui all'articolo 10, comma 2.13)
(3) Nel caso di impianto di vigneti non vengono applicati gli importi minimi di cui al comma 1.14)