Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) La Giunta provinciale, in occasione dell'approvazione del corso per ostetriche di cui al precedente articolo 2, delibera in quale misura le allieve debbano partecipare ai costi.
(2) In linea di principio spettano loro - durante il corso di formazione - tutte le facilitazioni previste anche per gli allievi infermieri.