Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Nel diploma non appaiono le valutazioni dei singoli esami di teoria e di pratica. Il diploma deve indicare solamente il giudizio complessivo: "esito eccellente" oppure "esito positivo".
(2) Il giudizio "esito eccellente" è dato qualora in almeno metà delle materie d'esame sia stato conseguito il giudizio di "ottimo" e nell'altra metà il giudizio di "buono".
(3) Il giudizio di "soddisfacente" in una materia può essere valutato quale "buono" qualora il candidato ottenga il giudizio di "ottimo" in due ulteriori materie. Il giudizio di "sufficiente" in una sola materia esclude il giudizio complessivo "esito eccellente".
(4) La commissione d'esame di cui al precedente articolo 22, alla conclusione degli esami di diploma, trasmette tutta la documentazione relativa all'ufficio provinciale competente ed ha con ciò esaurito il suo compito.
(5) Il diploma abilita all'esercizio della professione di ostetrica.
(6) Il diploma deve essere predisposto a cura dell'ufficio provinciale competente.
(7) Il diploma abilita all'iscrizione all'albo professionale del Collegio delle ostetriche della Provincia di Bolzano.