Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) In caso di assenza ingiustificata di un candidato all'esame di diploma, viene attribuito il giudizio di "insufficiente", causa mancata presentazione all'esame stesso. Al candidato rimane comunque la possibilità di partecipare all'esame di riparazione, così come previsto dall'articolo 21, punti 6 e 7. Qualora l'assenza venga invece adeguatamente giustificata spetta al consiglio direttivo decidere se rimanga la possibilità di accedere ad una nuova sessione dell'esame di diploma, oppure all'esame di riparazione.