(1) Scopo dell'esame di diploma è verificare se l'aspirante ostetrica è in possesso in giusta misura delle necessarie cognizioni teoriche e pratiche, richieste per esercitare tale professione di grande responsabilità.
(2) L'esame di diploma va sostenuto dinnanzi ad apposita commissione.
(3) Il consiglio direttivo stabilisce quando l'esame di diploma avrà luogo, e cioè quando siano stati svolti tutti gli esami ai sensi del precedente articolo 19, e sia stato concesso un adeguato periodo di tempo per la preparazione.
(4) L'esame di diploma consiste in una prova orale che verte sulle seguenti materie:
- - ostetricia;
- - patologie ginecologiche;
- - pediatria;
- - fondamenti di diritto sanitario, disposizioni di legge relative all' esercizio della professione;
- - fondamenti di assistenza sociale, assistenza materna, assistenza al neonato ed al ragazzo;
- - sanità pubblica.
(5) L'esame di diploma va considerato come esame unico, per cui non può essere suddiviso in più prove. Viene valutato con un unico voto e cioè con il medesimo sistema previsto anche per gli esami di passaggio al precedente articolo 19.
(6) L'esame di diploma può essere ripetuto solamente una volta. Il giudizio di "insufficiente" anche alla riparazione dell'esame di diploma esclude l'allievo dal conferimento del diploma di ostetrica.
(7) L'esame di riparazione in occasione dell'esame di diploma può aver luogo non prima di tre mesi dopo la prima sessione. La data di svolgimento viene stabilita dal consiglio direttivo.